S
O M M A R I O
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Organizzazione delle funzioni in ambito
regionale
Art. 3 - Definizione ed attività delle agenzie di
viaggi e turismo
Art. 4 - Ulteriori attività delle agenzie di viaggi e
turismo
Art. 5 - Comitato tecnico-consultivo regionale
CAPO II
AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLE AGENZIE DI
VIAGGI E TURISMO
Art. 6 - Autorizzazione all’apertura ed
all’esercizio dell’attività delle agenzie di
viaggi e turismo
Art. 7 - Domanda per il rilascio dell’autorizzazione
Art. 8 - Istruttoria preliminare
Art. 9 - Esito dell’istruttoria ed adempimenti
ulteriori
Art. 10 - Provvedimento di autorizzazione
Art. 11 - Chiusura temporanea dell'agenzia
Art. 12 - Mutamento nell’organizzazione
dell’agenzia di viaggi e turismo
Art. 13 - Elenchi delle agenzie di viaggi e turismo
Art. 14 - Garanzia assicurativa
Art. 15 - Deposito cauzionale
Art. 16 - Redazione dei programmi di viaggi
Art. 17 - Sospensione e revoca dell’autorizzazione
CAPO III
RESPONSABILITA’ TECNICA
Art. 18 - Soggetti responsabili dell’agenzia di
viaggi e turismo
Art. 19 - Esame di idoneità
Art. 20 - Commissione d’esame
Art. 21 - Attestato di idoneità
Art. 22 - Elenchi dei direttori tecnici di agenzie di
viaggi e turismo
CAPO IV
ALTRI ORGANISMI OPERANTI NEL SETTORE
Art. 23 - Associazioni senza scopo di lucro operanti a
livello nazionale
Art. 24 - Associazioni senza scopo di lucro, gruppi
sociali e comunità operanti
a livello locale
CAPO V
TURISMO SCOLASTICO
Art. 25 - Turismo scolastico
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 26 - Sanzioni amministrative
Art. 27 - Trasferimento di risorse e di personale
Art. 28 - Abrogazioni
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1
(Oggetto)
1. La presente legge disciplina l’esercizio
dell’attività delle agenzie di viaggi e turismo di
cui all’articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n.
217 e successive modificazioni, nonché
l’organizzazione di viaggi e soggiorni da parte
delle associazioni senza scopo di lucro ai sensi
dell’articolo 10 della stessa l. 217/1983 e di altri
organismi operanti nel settore.
2. Non sono soggetti alle disposizioni della presente
legge le imprese esercenti servizi pubblici di
trasporto ferroviario, automobilistico, di navigazione
aerea, marittima, lacuale e fluviale, la cui attività
si limiti esclusivamente alla prenotazione e vendita
di propri biglietti.
3. Non sono soggetti, altresì, alle disposizioni
della presente legge i consorzi e le società
consortili di cui, rispettivamente, agli articoli 2602
e seguenti e 2615 ter del codice civile, fra strutture
ricettive che effettuino servizi di prenotazione ed
assistenza esclusivamente a favore delle imprese
consorziate, anche avvalendosi di strumenti
infotelematici e mediante l'apertura di propri
distinti uffici.
Art. 2
(Organizzazione delle funzioni in ambito
regionale)
1. Nelle materie di cui all’articolo 1, comma 1,
sono riservati alla Regione, oltre alle funzioni ed i
compiti relativi alla programmazione ed all’adozione
di atti di direttiva nei confronti degli enti
destinatari di delega ai sensi del presente articolo,
le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la
predisposizione delle polizze assicurative standard di
cui all’articolo 14, i depositi cauzionali di cui
all’articolo 15, le associazioni senza scopo di
lucro che operano per finalità ricreative, culturali,
religiose e sociali, di cui agli articoli 23 e 24.
2. Le funzioni ed i compiti amministrativi in materia
di agenzie di viaggi e turismo, ivi comprese quelle di
vigilanza e controllo sulle relative attività, sono
delegate alle province competenti per territorio ad
eccezione delle funzioni riservate alla Regione dal
comma 1. Fatti salvi gli interventi di competenza
degli organi di sicurezza pubblica nell’ambito dei
compiti istituzionali attribuiti con leggi dello
Stato, le province esercitano le funzioni di vigilanza
e controllo sulle agenzie di viaggi e turismo
avvalendosi anche delle Aziende di promozione
turistica (APT) competenti per territorio.
Art. 3
(Definizione ed attività delle agenzie di viaggi
e turismo)
1. Sono agenzie di viaggi e turismo le imprese che
esercitano l’attività di produzione ed
organizzazione di viaggi e soggiorni o di
intermediazione nell’acquisto di tali servizi od
anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di
assistenza ed accoglienza ai turisti, secondo quanto
previsto dalla Convenzione internazionale relativa ai
contratti di viaggio, di cui alla legge 27 dicembre
1977, n.1084, nonché secondo quanto previsto dal
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 concernente
i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto
compreso", in attuazione della direttiva
90/314/CEE.
2. Le agenzie di viaggi e turismo svolgono,
congiuntamente o disgiuntamente, le seguenti attività:
a) produzione ed organizzazione di soggiorni, viaggi e
crociere per via terrestre, marittima ed aerea, per
singole persone o gruppi, senza vendita diretta al
pubblico, anche con sistemi totalmente o parzialmente
informatici;
b) intermediazione mediante la vendita diretta al
pubblico di titoli di trasporto, soggiorni, viaggi e
crociere prodotti ed organizzati dalle imprese di cui
alla lettera a), anche con sistemi totalmente o
parzialmente informatici.
3. Le agenzie di viaggi e turismo autorizzate
all’esercizio delle attività di cui al comma 2,
lettera b), svolgono altresì, ai sensi della
Convenzione internazionale di cui alla l. 1084/1977 e
del d.lgs. 111/1995, singole attività preparatorie e
successive, connesse e finalizzate alla stipula ed
all'esecuzione dei contratti di viaggio.
4. Rientrano tra le attività di cui al comma 3:
a) la prenotazione dei posti, l’emissione e la
vendita di biglietti anche per mezzo di terminali
elettronici, per conto delle imprese nazionali od
estere che esercitano attività di trasporto
ferroviario, automobilistico, marittimo, aereo o altro
tipo di trasporto;
b) l’organizzazione e la realizzazione di gite ed
escursioni individuali o collettive e visite guidate
di città con ogni mezzo di trasporto e con personale
autorizzato ai sensi delle norme vigenti;
c) l’informazione, l’accoglienza, il trasferimento
e l’accompagnamento dei propri clienti da e per i
porti, aeroporti, stazioni di partenza o di arrivo di
mezzi collettivi di trasporto;
d) la prenotazione dei servizi degli alberghi e delle
altre strutture ricettive di cui all’articolo 6
della l. 217/1983, dei servizi di ristorazione ovvero
la vendita di buoni di credito per detti servizi
emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;
e) i servizi di intermediazione e offerta al pubblico
delle attività di cui al comma 1, realizzati anche
mediante reti e strumenti informatici, indicando
comunque gli estremi del provvedimento di
autorizzazione di cui all’articolo 10.
Art. 4
(Ulteriori attività delle agenzie di viaggi e
turismo)
1. Le agenzie di viaggi e turismo, autorizzate
all’esercizio delle attività di cui all’articolo
3, comma 2, lettera b), possono svolgere anche le
seguenti attività nel rispetto delle norme che le
regolano con le prescritte autorizzazioni:
a) l’inoltro, il ritiro ed il deposito di bagagli
per conto e nell’interesse dei propri clienti;
b) l’assistenza per il rilascio di passaporti e
visti consolari;
c) la prenotazione di autovetture da noleggio e di
altri mezzi di trasporto;
d) il rilascio ed il pagamento di assegni turistici e
di assegni circolari o di ogni altro titolo di credito
e cambio di valuta;
e) le operazioni di emissione in nome e per conto di
imprese di assicurazioni, di polizze assicurative;(2)
f) l’attività di informazione e pubblicità di
iniziative turistiche, oltre alla distribuzione e
vendita di guide, carte topografiche, videocassette,
opuscoli illustrativi ed informativi e di ogni altra
pubblicazione utile al turismo;
g) la prenotazione e la vendita di biglietti per
spettacoli, fiere, manifestazioni ed eventi sportivi;
h) l’organizzazione di convegni e congressi.
h bis) la vendita di abbonamenti alle Pay TV”;(3)
h ter) la vendita di servizi collegati a Lottomatica,
tra cui emissione e vendita di biglietti ferroviari a
breve percorrenza, bolli auto, ricariche cellulari(3)
2. Le agenzie di viaggi e turismo possono convenire
con i propri clienti la dislocazione di terminali
remoti posti all’interno di strutture, diverse da
quelle autorizzate, per la prenotazione e la consegna
di biglietti di viaggio. Tali prestazioni sono
consentite esclusivamente nei confronti delle parti
che si sono impegnate e non possono essere rivolte ad
altri soggetti.
3. L’attività di cui al comma 2 è subordinata a
preventiva comunicazione al competente servizio della
provincia.
Art. 5
(Comitato tecnico-consultivo regionale)
1. E’ istituito il Comitato tecnico-consultivo
regionale per le agenzie di viaggi e turismo, di
seguito denominato Comitato, con il compito di
formulare pareri e proposte in ordine alla
programmazione ed alla politica turistica regionale ed
alla tutela degli utenti.
2. Il Comitato è composto da:
a) l’assessore regionale competente in materia di
turismo, che lo presiede;
b) il dirigente della struttura regionale competente
in materia di agenzie di viaggi e turismo;
c) cinque direttori delle APT, una per ciascuna
provincia e dal direttore dell’APT di Roma;
d) quattro rappresentanti delle agenzie di viaggi e
turismo designati dall’associa- zione di categoria
più rappresentativa a livello regionale;
e) un funzionario della struttura regionale competente
in materia di agenzie di viaggi e turismo che svolge
funzioni di segretario.
3. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente
della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.
CAPO II
AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLE
AGENZIE DI VIAGGI E TURISMO
Art. 6
(Autorizzazione all’apertura ed all’esercizio
dell’attività delle agenzie di viaggi e turismo)
1. L’apertura delle agenzie di viaggi e turismo e
l’esercizio delle attività di cui agli articoli 3 e
4, sono soggetti ad autorizzazione della provincia
competente per territorio.
2. L’autorizzazione all’apertura di cui al comma 1
è rilasciata, sulla base dell’istruttoria di cui
agli articoli 8 e 9, alla persona fisica o alla società
nella persona del legale rappresentante, che ne
abbiano fatto domanda ai sensi dell’articolo 7.
3. Il titolare dell’autorizzazione è soggetto al
pagamento della tassa di concessione regionale dovuta
nella misura e con le modalità previste dalla legge
regionale 2 maggio 1980, n. 30 e successive
modificazioni e dal decreto legislativo 22 giugno
1991, n. 230.
4. L’autorizzazione è annuale e viene tacitamente
rinnovata con il pagamento della tassa di concessione
regionale di cui al comma 3.
5. Per il rilascio dell’autorizzazione a persone
fisiche o a persone giuridiche straniere non
appartenenti a Stati membri dell’Unione europea sono
fatte salve le norme previste dall’articolo 58 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616 e dal decreto legislativo 23 novembre
1991, n. 392.
6. L’apertura di filiali di agenzie principali
aventi sede nella regione ovvero in altre regioni o in
uno Stato dell’Unione europea, è soggetta a
preventiva comunicazione alla provincia competente per
territorio, contenente gli estremi
dell’autorizzazione relativa all’agenzia
principale, i requisiti di cui all’articolo 7, comma
1, lettere e) ed f), riferiti ai locali nei quali si
intende condurre l’attività della filiale e la
documentazione prevista dall’articolo 9, comma 2,
lettera c).
7. Le agenzie di viaggi e turismo possono aprire
propri uffici in occasione di fiere o manifestazioni
temporanee, nell’area di svolgimento della fiera o
manifestazione, limitatamente al periodo della
manifestazione medesima, previa comunicazione alla
provincia.
8. Le agenzie di cui all’articolo 3, comma 2,
lettera a), non possono operare in locali aperti al
pubblico. Eventuali insegne esterne devono contenere
l’indicazione del divieto di vendita diretta.
9. Le province sono tenute a comunicare
all’assessorato regionale competente in materia di
turismo l’elenco delle autorizzazioni concesse, ogni
modifica ad esse relativa, nonché l’elenco della
agenzie di viaggi e turismo che hanno comunicato di
voler svolgere l’attività di cui all’articolo 4,
comma 2.
Art. 7
(Domanda per il rilascio dell’autorizzazione)
1. La domanda diretta ad ottenere l’autorizzazione
di cui all’articolo 6 deve essere presentata in
carta semplice alla provincia competente per
territorio e deve indicare:
a) le complete generalità e la cittadinanza del
titolare, se persona fisica, o, per le società, la
denominazione, la ragione sociale, la sede della
società e le complete generalità e la cittadinanza
del legale rappresentante della stessa;
b) l’indicazione del codice fiscale o della partita
IVA;
c) le attività che si intendono esercitare con
riferimento a quelle indicate all’articolo 3;
d) l’ubicazione dei locali in cui si intende
condurre l’impresa;
e) per le agenzie che svolgono la loro attività
all’interno di strutture pubbliche o private, il
requisito di indipendenza dei locali dalle altre
attività svolte nella struttura stessa;
f) la denominazione prescelta per l’agenzia e, in
subordine, altre che non siano uguali o simili ad
altre adottate da agenzie già operanti nel territorio
nazionale o comunque tali da ingenerare confusione.
Non può in ogni caso essere adottata la denominazione
di comuni, isole o regioni italiane.
2. Alla domanda di cui al comma 1 deve essere allegata
la seguente documentazione:
a) copia autentica dell’atto costitutivo della
società per le imprese in tal forma costituite e
certificato di iscrizione nel registro delle imprese
della Camera di Commercio;
b) certificato generale del casellario giudiziale e
certificato dei carichi pendenti estesi, in caso di
società, anche agli amministratori della stessa, o
relativa autocertificazione ove consentita dalla
normativa vigente;
c) certificato del Tribunale attestante che nei
confronti degli amministratori della società non sono
in corso procedure fallimentari e concorsuali o
relativa autocertificazione ove consentita dalla
normativa vigente;
d) la planimetria ed il nulla osta tecnico sanitario
per le autorizzazioni di cui all’articolo 3, comma
2, lettera b);
e) dichiarazione bancaria attestante la possibilità
di affidamento di:
1) 400 milioni, per le agenzie di viaggi e turismo
autorizzate all'attività di cui all'articolo 3, comma
2, lettera a);
2) 200 milioni per le agenzie di viaggi e turismo
autorizzate all'attività di cui all'articolo 3, comma
2, lettera b).
Art. 8
(Istruttoria preliminare)
1. Ai fini dell’istruttoria della domanda di cui
all’articolo 7, la provincia competente accerta:
a) la regolarità della domanda, nonché la
completezza e congruità della documentazione ad essa
allegata;
b) che la denominazione prescelta non sia uguale o
simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul
territorio nazionale, tramite la richiesta di parere
da avanzare alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, dipartimento del turismo;
c) il possesso per il titolare persona fisica, o per
il legale rappresentante in caso di società, dei
requisiti di onorabilità e capacità finanziaria
risultanti dalla documentazione di cui all’articolo
7, comma 2.
Art. 9
(Esito dell’istruttoria ed adempimenti
ulteriori)
1. Le domande di cui all’articolo 7 sono dichiarate
ammissibili o sono rigettate con apposito
provvedimento della provincia da comunicare
all’interessato.
2. In caso di esito positivo dell’istruttoria,
l’interessato, entro il termine di sessanta giorni
dalla comunicazione di cui al comma 1, deve
trasmettere alla provincia:
a) copia del versamento della tassa di concessione
regionale nell’ammontare previsto dalla normativa in
vigore;
b) copia della polizza assicurativa stipulata ai sensi
dell’articolo 14;
c) documentazione idonea a certificare l’agibilità
dei locali e la destinazione d’uso degli stessi ai
fini commerciali;
d) copia del versamento del deposito cauzionale di cui
all’articolo 15;
e) le complete generalità della persona, scelta
dall’elenco regionale di cui all’articolo 22, che
assume la direzione tecnica dell’agenzia, salvo che
questa sia assunta dallo stesso interessato.
3. Trascorso il termine fissato dal comma 2 senza che
l’interessato abbia esattamente ottemperato agli
adempimenti previsti, la domanda di autorizzazione
decade a tutti gli effetti. In via eccezionale, sulla
base di comprovate motivazioni, la provincia può
concedere, per una sola volta, una proroga di
ulteriori sessanta giorni per detti adempimenti.
Art. 10
(Provvedimento di autorizzazione)
1. Conclusa l’attività di istruttoria di cui agli
articoli 8 e 9, la provincia concede
l’autorizzazione all’apertura di agenzie di viaggi
e turismo con apposito provvedimento che deve
espressamente indicare:
a) la denominazione dell’agenzia di viaggi e
turismo;
b) il titolare, persona fisica o giuridica. Per le
società va altresì indicata la denominazione e la
ragione sociale ed il legale rappresentante;
c) l’attività autorizzata tra quelle di cui
all’articolo 3, comma 2;
d) il direttore tecnico;
e) l’ubicazione dei locali di esercizio.
2. Le agenzie di viaggi e turismo devono esporre in
modo visibile l’autorizzazione all’esercizio delle
attività.
3. Le agenzie di viaggi e turismo devono usare sempre
ed esclusivamente la denominazione risultante dal
provvedimento di autorizzazione. In caso di utilizzo
da parte delle agenzie, per la promozione e la
commercializzazione dei loro prodotti, di marchi
diversi dalla loro denominazione, deve comunque
risultare in modo chiaro ed evidente la denominazione
dell'agenzia che propone o vende il prodotto
turistico.
Art. 11
(Chiusura temporanea dell'agenzia di viaggi e
turismo)
1. Il titolare di un agenzia di viaggi e turismo che
intenda procedere alla chiusura temporanea di una sede
dell'agenzia stessa ne deve informare, indicandone i
motivi, il periodo e la durata, l'assessorato
provinciale competente in materia di turismo e l'APT
territorialmente competente.
2. Il termine di chiusura non può superare i tre mesi
nel corso dell'anno. E' ammessa una sola proroga per
non più di tre mesi, per comprovate ragioni, da
concedersi con provvedimento della provincia.
3. Nel caso che la chiusura temporanea avvenga senza
la comunicazione di cui al comma 1 o che la sede non
sia riaperta decorso il termine di proroga, la
provincia dispone la revoca dell'autorizzazione.
Art. 12
(Mutamento nell’organizzazione dell’agenzia
di viaggi e turismo)
1. La provincia autorizza i mutamenti
nell’organizzazione dell’agenzia di viaggi e
turismo relativi agli elementi di cui all’articolo
10, comma 1. A tal fine i mutamenti suddetti devono
essere comunicati, entro trenta giorni dal loro
verificarsi, alla provincia stessa, che provvede,
previa verifica dei presupposti previsti dalla
presente legge, in relazione alla sola modifica
richiesta.
2. I mutamenti relativi alla titolarità
dell’agenzia di viaggi e turismo o alla ragione
sociale comportano il pagamento della tassa di
rilascio.
Art. 13
(Elenchi delle agenzie di viaggi e turismo)
1. Le agenzie di viaggi e turismo autorizzate ai sensi
della presente legge, o le rispettive filiali, sono
iscritte in apposito elenco istituito presso ciascuna
provincia competente per territorio, che provvede alla
sua tenuta ed aggiornamento.
2. Nell’elenco di cui al comma 1 sono riportati, per
ogni agenzia, i dati relativi alla denominazione, al
tipo di attività autorizzata, al nome del titolare o
alla ragione sociale, in caso di società ed al nome
del direttore tecnico, nonché tutti i provvedimenti
concernenti la singola agenzia eventualmente assunti
dalla provincia ai sensi della presente legge.
3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le provincie
trasmettono alla Regione, gli elenchi di cui al comma
1, aggiornati al 31 dicembre dell’anno precedente,
ai fini della pubblicazione annuale dell’elenco
regionale delle agenzie di viaggi e turismo nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BUR).
Art. 14
(Garanzia assicurativa)
1. Le agenzie di viaggi e turismo sono tenute a
stipulare entro il termine fissato dall’articolo 9,
comma 2, polizze assicurative di responsabilità
civile a garanzia dell’esatto adempimento degli
obblighi assunti verso gli utenti dei servizi
turistici ed a copertura dei rischi derivanti alle
persone dalla partecipazione a programmi di viaggi e
soggiorno, nell’osservanza delle disposizioni
previste in materia dalla Convenzione internazionale
di cui alla l. 1084/1977, nonché dal d.lgs. 111/1995.
2. Le agenzie di viaggi e turismo inviano annualmente
alla provincia territorialmente competente la
documentazione comprovante l’avvenuto pagamento del
premio assicurativo.
Art. 15
(Deposito cauzionale)
1. Entro il termine fissato dall’articolo 9, comma
2, il titolare dell’agenzia deve versare alla
Regione un deposito cauzionale di lire 40 milioni per
le autorizzazioni all’esercizio delle attività di
cui all’articolo 3, comma 2.
2. Gli importi di cui al comma 1 possono essere
aggiornati con decreto del Presidente della Giunta
regionale.
3. La cauzione può essere prestata in titoli di
rendita pubblica esenti da vincolo o al portatore, o
può essere costituita mediante fidejussione bancaria
irrevocabile o polizza fidejussoria assicurativa anche
fornita da mutue costituite da agenti di viaggio.
4. La cauzione è vincolata per tutto il periodo di
esercizio dell’agenzia a garanzia di tasse non
pagate o di sanzioni pecuniarie.
5. Nei casi in cui la cauzione sia stata ridotta
rispetto alla sua consistenza, per effetto
dell’applicazione del comma 4, essa deve essere
reintegrata nel suo importo originario nel termine di
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione
della Regione ad adempiervi.
6. Lo svincolo della cauzione, su domanda
dell’interessato, viene effettuato dalla Giunta
regionale entro e non oltre novanta giorni consecutivi
dalla data di ricezione della domanda, purché risulti
regolare il pagamento delle tasse e di eventuali
sanzioni.
Art. 16
(Redazione dei programmi di viaggio)
1. I programmi concernenti viaggi e crociere, con o
senza prestazioni relative al soggiorno, organizzati o
prodotti da agenzie di viaggi e turismo, sia per
l’interno che per l’estero, sono assoggettati alla
disciplina stabilita dal d.lgs. 111/1995.
2. Il riferimento ai programmi di cui al comma 1 deve
essere citato nei documenti di viaggio quando
previsti. Qualora il documento di viaggio non sia
previsto, il programma costituisce l’elemento di
riferimento nella promessa di servizi ai fini
dell’accertamento dell’esatto adempimento. A tal
fine il programma è posto a disposizione dei
consumatori.
3. Gli inserti pubblicitari, annunci, manifesti e
simili, relativi a soggiorni, viaggi o crociere,
devono far richiamo per il dettaglio ai programmi
formulati ai sensi del comma 1.
4. Le agenzie di viaggi e turismo, produttrici ed
organizzatrici di viaggi e soggiorni, trasmettono alla
provincia competente, prima della data di inizio della
diffusione, copia dei programmi, annunci, manifesti e
simili, al fine di verificare che gli stessi siano
redatti secondo le disposizioni di cui al presente
articolo. Decorsi trenta giorni dalla data di invio
del materiale, senza che sia pervenuta dalla provincia
competente alcuna risposta, l'agenzia può procedere
alla diffusione del materiale stesso.
Art. 17
(Sospensione e revoca dell’autorizzazione)
1. La provincia dispone la sospensione
dell’autorizzazione di cui all’articolo 6 per un
periodo da un minimo di quindici giorni ad un massimo
di sei mesi:
a) quando vengano esercitate attività difformi da
quelle autorizzate;
b) quando non vengano comunicati i mutamenti
nell’organizzazione dell’agenzia ai sensi
dell’articolo 12;
c) per l’inosservanza della prescrizione di cui
all’articolo 10, comma 3;
d) qualora l’agenzia non provveda a reintegrare il
deposito cauzionale ai sensi dell’articolo 15, comma
5;
e) in caso di inosservanza degli obblighi di cui
all’articolo 18, commi 3 e 6;
f) qualora venga accertato che l’attività
dell’agenzia risulti pregiudizievole per
l’immagine dell’offerta turistica regionale in
conseguenza di gravi inadempimenti che investono i
rapporti con operatori turistici a livello nazionale
od internazionale.
2. La provincia dispone la revoca
dell’autorizzazione:
a) qualora, trascorso il periodo massimo di
sospensione previsto al comma 1, l’agenzia non
provveda all’eliminazione delle irregolarità o non
ottemperi alle disposizioni della provincia entro
l’ulteriore termine assegnato dalla provincia stessa
a pena di revoca dell’autorizzazione;
b) nel caso di condanna per reati connessi
all’esercizio delle attività di agenzia di viaggi e
turismo;
c) in caso di mancata copertura assicurativa ai sensi
dell’articolo 14.
CAPO III
RESPONSABILITA’ TECNICA
Art.18
(Soggetti responsabili dell’agenzia di viaggi e
turismo)
1. La responsabilità tecnica dell’agenzia di viaggi
e turismo principale è affidata alla persona fisica
titolare dell’autorizzazione all’esercizio di
agenzia di viaggi e turismo o al legale rappresentante
in caso di società, che siano in possesso dei
requisiti previsti dall’articolo 9, comma secondo,
della l. 217/1983, accertati ai sensi del d.lgs.392/1991
ed iscritti nell’elenco regionale di cui
all’articolo 22.
2. Qualora la persona fisica o il rappresentante
legale titolare dell’autorizzazione non presti, con
carattere di continuità ed esclusività, la propria
attività nell’agenzia di viaggi e turismo o non
possieda i requisiti di cui al comma 1, la
responsabilità di direzione tecnica è affidata ad un
direttore tecnico iscritto nell’elenco regionale di
cui all’articolo 22.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 devono curare la
gestione tecnica dell’agenzia, con carattere di
esclusività e continuità in una sola agenzia
principale. In caso di inosservanza di questi obblighi
la provincia provvede alla sospensione
dell’esercizio della professione fino ad un massimo
di sei mesi e, nell’ipotesi di recidiva, alla
cancellazione dall’elenco provinciale.
4. Sono iscritti nell’elenco di cui all’articolo
22:
a) coloro che abbiano conseguito l’attestato di
idoneità all’attività di direttore tecnico di
agenzia di viaggi e turismo, previo superamento di
apposito esame di idoneità all’esercizio della
professione, previsto dall’articolo 19;
b) coloro che siano in possesso dei requisiti
riconosciuti dal d.lgs. 392/1991.
5. Sono inoltre iscritti, su domanda, all’elenco dei
direttori tecnici:
a) coloro che in altre regioni hanno superato
l’esame equivalente a quello previsto
dall’articolo 19;
b) i cittadini degli Stati membri dell’Unione
europea in possesso dei titoli e documenti previsti
dall’articolo 4 del d.lgs. 392/1991;
c) i direttori tecnici, cittadini di Stati non
appartenenti all’Unione europea, in possesso del
titolo di idoneità equiparato, in base ai principi di
reciprocità, a quello previsto dalla presente legge.
6. In caso di cessazione dell’attività da parte del
direttore tecnico o di sospensione di questo per un
periodo superiore a sessanta giorni consecutivi in un
anno, il titolare dell’agenzia è tenuto a darne
immediata comunicazione alla provincia competente per
territorio, provvedendo contestualmente alla
designazione di altra persona iscritta nell’elenco
di cui all’articolo 22.
Art. 19
(Esame di idoneità)
1. La provincia indice, almeno una volta ogni due
anni, la sessione d’esame per l’accertamento
dell’idoneità all’esercizio delle attività di
direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo cui
possono presentare domanda di partecipazione coloro
che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) maggiore età;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente
all’Unione europea. A tal fine sono equiparati i
cittadini extracomunitari che abbiano regolarizzato la
propria posizione ai sensi della normativa vigente;
c) possesso del diploma di scuola media superiore,
legalmente rilasciato o di equivalente diploma
conseguito all’estero e riconosciuto in Italia.
L’equivalenza del diploma conseguito all’estero al
corrispondente diploma di scuola media superiore deve
risultare da apposita certificazione rilasciata a
norma di legge;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) conoscenza di due lingue straniere sulle quali
l’interessato intende sostenere l’esame tra quelle
maggiormente diffuse, di cui almeno una lingua dei
paesi appartenenti all’Unione europea.
2. Alla domanda di cui al comma 1 deve essere allegata
copia del versamento, a titolo di concorso alle spese
di effettuazione dell’esame, ai sensi del Regio
Decreto 6 maggio 1940, n. 635, nella misura e nei modi
stabiliti nel decreto di indizione delle prove
d’esame.
3. I requisiti di cui al comma 1 devono essere
posseduti alla data di presentazione della domanda.
4. L’esame di idoneità consiste in:
a) una prova scritta nelle seguenti materie:
1) tecnica turistica, amministrazione ed
organizzazione delle agenzie di viaggi e turismo,
elementi di contabilità obbligatoria, bilancio e
contabilità gestionale;
2) principi di legislazione turistica;
3) una lingua straniera tra quelle indicate nella
domanda;
b) una prova orale nelle seguenti materie:
1) legislazione turistica;
2) geografia turistica;
3) tecnica turistica, amministrazione ed
organizzazione delle agenzie di viaggi e turismo,
tecniche di promozione e commercializzazione;
4) almeno due lingue straniere compresa quella oggetto
della prova scritta.
5. L’esame di idoneità è effettuato
dall’apposita commissione costituita ai sensi
dell’articolo 20.
Art. 20
(Commissione d’esame)
1. Ai fini di cui agli articoli 18 e 19, la provincia
territorialmente competente, nomina con proprio
provvedimento, la commissione per l’accertamento
dell’idoneità della professione di direttore
tecnico, così composta:
a) un dirigente dell’APT esistente nel competente
ambito territoriale provinciale, che la presiede. Per
l’ambito territoriale dell’intera provincia di
Roma viene costituita un’unica commissione d’esame
presieduta da un dirigente dell’APT della provincia
di Roma, alla quale partecipa anche un dirigente
dell’APT del comune di Roma;
b) cinque docenti o esperti rispettivamente nelle
materie di cui all’articolo 19, comma 4, lettera b),
numeri 1), 2), 3) e 4);
c) un rappresentante degli agenti di viaggio e turismo
designato dall’organizzazione di categoria più
rappresentativa.
2. La commissione esaminatrice è integrata da docenti
o esperti nelle lingue straniere in relazione alle
richieste di esame.
3. Le funzioni di segretario della commissione sono
svolte da un funzionario della provincia
territorialmente competente.
4. Ai membri della commissione competono le indennità
previste dalla normativa regionale vigente in materia
di partecipazione a commissione d’esame.
Art. 21
(Attestato di idoneità)
1. La provincia, riconosciuta la regolarità del
procedimento, approva gli elenchi degli idonei e
rilascia i relativi attestati di idoneità comprovanti
l’accertamento delle conoscenze di cui
all’articolo 19.
Art. 22
(Elenchi dei direttori tecnici di agenzie di
viaggi e turismo)
1. Presso ciascuna provincia è tenuto ed aggiornato
l’elenco dei direttori tecnici di agenzia di viaggi
e turismo che abbiano conseguito l’idoneità ai
sensi dell’articolo 19 o che abbiano ottenuto il
riconoscimento di cui all’articolo 18, comma 4,
lettera b). Sono, altresì, iscritti in tale elenco i
soggetti indicati nell’articolo 18, comma 5.
2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, la provincia
comunica alla Regione gli elenchi, aggiornati al 31
dicembre dell’anno precedente, dei direttori tecnici
di agenzie di viaggi e turismo ai fini della
pubblicazione dell’elenco regionale annuale sul BUR.
CAPO IV
ALTRI ORGANISMI OPERANTI NEL SETTORE
Art. 23
(Associazioni senza scopo di lucro operanti a
livello nazionale)
1. E’ istituito presso l’Assessorato regionale
competente in materia di turismo l’elenco delle
associazioni senza scopo di lucro che operano a
livello nazionale per finalità ricreative, culturali,
religiose e sociali ed abbiano sedi operative nella
regione ed almeno in altre tre regioni.
2. Le associazioni di cui al comma 1 possono svolgere
in modo continuativo ed esclusivamente per i propri
associati, l’attività di organizzazione e vendita
di viaggi e soggiorni nel rispetto di quanto previsto
dal d. lgs.111/1995 e dagli articoli 14 e 16.
3. Le associazioni di cui al comma 1 devono possedere,
per disposizione statutaria i seguenti requisiti:
a) assenza di qualunque forma di lucro
nell’esercizio delle attività, desumibile dai
bilanci sociali;
b) organizzazione e funzionamento secondo i criteri di
democraticità;
c) fruizione dei servizi solo da parte degli
associati.
4. Le associazioni di cui al comma 1, ai fini
dell’esercizio dell’attività prevista dal
medesimo comma 1, devono trasmettere alla struttura
regionale competente in materia di agenzie di viaggi e
turismo:
a) copia dell’atto costitutivo;
b) copia dello statuto;
c) copia del bilancio annuale;
d) documentazione comprovante, per ogni anno,
l’avvenuto pagamento della garanzia assicurativa di
cui all’articolo 14.
5. Le associazioni di cui al comma 1 devono inviare,
entro il 31 marzo di ogni anno, alla struttura
regionale competente in materia di agenzia di viaggio
e turismo, il programma annuale delle singole
iniziative previste; eventuali variazioni devono
essere comunicate tempestivamente e comunque prima
dell’inizio dell’attività.
6. La Regione, oltre all’applicazione delle sanzioni
amministrative di cui all’articolo 26, sospende lo
svolgimento delle attività delle associazioni di cui
al comma 1 fino all’eliminazione dell’irregolarità,
qualora:
a) la documentazione risulti insufficiente od
incompleta;
b) il programma o le eventuali variazioni non
risultino comunicate ai sensi del comma 5;
c) siano accertate gravi irregolarità nello
svolgimento delle attività;
d) non venga stipulata o rinnovata la polizza
assicurativa.
7. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 24, ogni
altra associazione od organismo deve servirsi per
l’organizzazione tecnica dei viaggi, di agenzie di
viaggi e turismo che risultino in possesso di
autorizzazione per svolgere le attività di cui
all’articolo 3, comma 2.
Art. 24
(Associazioni senza scopo di lucro, gruppi
sociali e comunità operanti a livello locale)
1. Le associazioni senza scopo di lucro, i gruppi
sociali e le comunità, operanti a livello locale,
aventi finalità ricreative, culturali, religiose e
sociali, possono organizzare e realizzare, senza
carattere di professionalità, gite occasionali, della
durata non superiore ai tre giorni, viaggio compreso,
riservati esclusivamente ai propri associati od
appartenenti.
2. L’organizzazione e la realizzazione di cui al
comma 1 non sono soggette alle disposizioni delle
presente legge purché venga stipulata
un’assicurazione a copertura dei rischi derivanti ai
partecipanti dall’effettuazione di ogni singola
iniziativa e questa venga preventivamente comunicata
alla struttura regionale competente in materia di
agenzie di viaggi e turismo almeno quindici giorni
prima della data stabilita.
3. Il tardivo o mancato invio della comunicazione
dell’iniziativa ai sensi del comma 2, comporta il
pagamento, rispettivamente, di una somma da lire 300
mila a lire 800 mila e da lire 800 mila a lire 2
milioni.
4. La mancata stipula dell’assicurazione comporta
l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo
26, comma 6.
5. Le proloco non possono svolgere le attività
indicate dal presente articolo.
CAPO V
TURISMO SCOLASTICO
Art. 25
(Turismo scolastico)
1. Le scuole e gli istituti che intendano svolgere,
nel contesto dei propri ordinamenti, viaggi di durata
superiore ad un giorno, devono attenersi, oltre alle
disposizioni impartite dai singoli provveditorati agli
studi e dal Ministero della pubblica istruzione, anche
alle disposizioni della presente legge.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 26
(Sanzioni amministrative)
1. Salva l’applicazione delle norme penali, chiunque
intraprenda o svolga in forma continuativa od
occasionale, anche senza scopo di lucro, le attività
di cui all’articolo 3, senza aver ottenuto le
autorizzazioni prescritte dalla presente legge, è
soggetto al pagamento di una somma da lire 5 milioni a
lire 16 milioni, tenuto conto delle attività
abusivamente esercitate nonché all’immediata
cessazione dell’esercizio ed alla chiusura dei
locali (4)
2. L’inosservanza delle prescrizioni relative alla
redazione dei programmi di viaggio comporta il
pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 10
milioni, tenuto conto delle attività che l’agenzia
è autorizzata a svolgere.
3. Il titolare che con qualsiasi mezzo di
comunicazione attribuisca alla propria agenzia una
denominazione diversa da quella autorizzata è
soggetto al pagamento di una somma da lire 1 milione a
lire 4 milioni.
4. La mancata esposizione al pubblico
dell’autorizzazione di cui all’articolo 10
comporta il pagamento della sanzione amministrativa da
lire 500 mila a lire 1 milione.
5. Le associazioni senza scopo di lucro di cui
all’articolo 23 che esercitano le attività previste
dalla presente legge senza essere iscritte
nell’elenco regionale sono soggette al pagamento di
una somma da lire 5 milioni a lire 16 milioni.
6. L’inosservanza per le associazioni senza scopo di
lucro di cui agli articoli 23 e 24 della stipula della
polizza assicurativa di cui all’articolo 14 comporta
il pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 16
milioni.
7. L’inosservanza per le associazioni senza scopo di
lucro di cui all’articolo 23 dell’invio annuale
alla struttura regionale competente in materia di
agenzie di viaggi e turismo del programma delle
attività comporta il pagamento di una somma da lire 1
milione a lire 10 milioni.
8. All’applicazione delle sanzioni previste dal
presente articolo si provvede ai sensi del titolo VI,
capo II della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14.
Come previsto dall'articolo 208 della l.r. 14/1999, in
attesa dell'adeguamento della legge regionale di
disciplina delle sanzioni amministrative ai sensi
dell'articolo 194, comma 4 della l.r. 14/1999,
continuano ad applicarsi le disposizioni contenute
nella legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 e
successive modificazioni limitatamente alle funzioni
riservate alla Regione ai sensi dell’articolo 2. (5)
Art. 27
(Trasferimento di risorse e di personale)
1. Per il
conferimento di eventuali risorse necessarie per
l'esercizio delle funzioni e dei compiti
amministrativi previsti dalla presente legge si
provvede in conformità alle disposizioni di cui alla
l.r. 14/1999.
Art. 28
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili
con la presente legge ed in particolare:
a) la legge regionale 17 settembre 1984, n. 63 e
successive modificazioni;
b) la lettera a), comma 2 dell'articolo 77 della l.r.
14/1999.
Note:
(1) Pubblicata sul Bollettino ufficiale
della Regione Lazio del 19 febbraio 2000, n. 5.
(2) Lettera modificata dall'articolo 61, comma
2, lettera a) della legge regionale 16 aprile 2002, n.
8
(3) Lettera aggiunta dall'articolo 61, comma 2,
lettera b) della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8
(4) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1,
lettera a) della legge regionale 20 dicembre 2002, n.
43
(5) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1,
lettera b) della legge regionale 20 dicembre 2002, n.
43 |