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 NORMATIVA TURISTICA

 

 E' bene sapere che la normativa  turistica vigente è  ampia e ben articolata ed è sempre stata

 alla continua ricerca di tutelare la parte cosidetta  " più debole ", cioé te, in qualità di  Cliente/

 viaggiatore/consumatore finale, che spesso si trova, suo malgrado, a non essere bene informato

 dai singoli operatori presenti nel  nostro settore legato al mondo del turismo. 

 

 Quindi, possiamo ben  dire  che occore documentarsi, e qui tendiamo di farlo offrendoti alcune 

 norme basilari, che sono in ordine di data dispositiva:

 

 1. il Drecreto legislativo n. 111 del 17.3.1995 di attuzione della  Direttiva  90/314/CE  dispone

    a  protezione del consumatore che l'organizzatore  ed il  venditore  del pacchetto  turistico,   

    cui il consumatore si rivolge, debbano essere in possesso dell'autorizzazione  amministrativa 

    allo  espletamento  delle  loro  attività  ( art. 3/1 lett.a d.lgs. 111/95) , che  qui  riportiamo  

    integralmente:

    
 
DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 111

 Attuazione  della  direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti
 				" tutto compreso ".

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 24 della legge  22  febbraio  1994,  n.  146,  recante
delega  al Governo per l'attuazione della direttiva n. 90/314/CEE del
Consiglio del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le  vacanze  e  i
circuiti "tutto compreso";
  Considerata   la  necessita'  di  provvedere  all'attuazione  della
direttiva predetta essendo scaduto il relativo termine;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 16 marzo 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e  del  Ministro  del  bilancio  e  della programmazione
economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione
europea di concerto con i Ministri dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, degli affari esteri e di grazia e giustizia;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  Le  disposizioni del presente decreto si applicano ai pacchetti
turistici definiti all'art. 2, venduti  od  offerti  in  vendita  nel
territorio  nazionale dall'organizzatore o dal venditore, di cui agli
articoli 3 e 4, in possesso di regolare autorizzazione.
  2. Il presente decreto si applica altresi' ai  pacchetti  turistici
negoziati  al  di  fuori  dei  locali  commerciali, ferme restando le
disposizioni del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
             Per le direttive CEE  vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
                               Art. 2.
                         Pacchetti turistici
  1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i
circuiti "tutto compreso", risultanti dalla  prefissata  combinazione
di  almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti
in vendita ad un prezzo  forfettario,  e  di  durata  superiore  alle
ventiquattro   ore  ovvero  estendentisi  per  un  periodo  di  tempo
comprendente almeno una notte:
    a) trasporto;
    b) alloggio;
    c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di
cui  all'art.  7,  lettere  i)  e   m),   che   costituiscano   parte
significativa del "pacchetto turistico".
  2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso "pacchetto
turistico"  non  sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi
del presente decreto.
                               Art. 3.
                      Organizzatore di viaggio
  1. Ai fini del presente decreto l'organizzatore di viaggio e':
    a) colui che, in possesso dell'autorizzazione ai sensi  dell'art.
9  della legge 17 maggio 1983, n. 217, realizza la combinazione degli
elementi di cui all'art. 2 e si  obbliga  in  nome  proprio  e  verso
corrispettivo forfettario a procurare a terzi pacchetti turistici;
    b)  l'associazione  senza scopo di lucro di cui all'art. 10 della
legge 17 maggio 1983, n. 217, nei limiti ivi stabiliti.
  2. L'organizzatore puo' vendere pacchetti turistici direttamente  o
tramite un venditore.
                               Art. 4.
                          V e n d i t o r e
  1. Ai fini del presente decreto il venditore e':
    a) colui che, in possesso dell'autorizzazione ai sensi  dell'art.
9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, vende, o si obbliga a procurare
pacchetti   turistici  realizzati  ai  sensi  dell'art.  2  verso  un
corrispettivo forfettario;
    b) l'associazione senza scopo di lucro di cui all'art.  10  della
legge 17 maggio 1983, n. 217, nei limiti ivi stabiliti.
                               Art. 5.
                        C o n s u m a t o r e
  1. Ai fini del presente decreto, consumatore  e'  l'acquirente,  il
cessionario  di  un  pacchetto turistico o qualunque persona anche da
nominare, purche' soddisfi a tutte le  condizioni  richieste  per  la
fruizione   del   servizio,  per  conto  della  quale  il  contraente
principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un  pacchetto
turistico.
                               Art. 6.
        Forma del contratto di vendita di pacchetti turistici
  1. Il contratto di vendita di pacchetti  turistici  e'  redatto  in
forma scritta in termini chiari e precisi.
  2.  Al  consumatore  deve essere rilasciata una copia del contratto
stipulato, sottoscritto o timbrato dall'organizzatore o venditore.
                               Art. 7.
      Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici
  1. Il contratto contiene i seguenti elementi:
    a) destinazione, durata, data d'inizio e conclusione, qualora sia
previsto un soggiorno frazionato, durata del  medesimo  con  relative
date di inizio e fine;
    b)    nome,    indirizzo,   numero   di   telefono   ed   estremi
dell'autorizzazione all'esercizio dell'organizzatore o venditore  che
sottoscrive il contratto;
    c) prezzo del pacchetto turistico, modalita' della sua revisione,
diritti  e  tasse  sui  servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco nei
porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del viaggiatore;
    d) importo, comunque non superiore al venticinque per  cento  del
prezzo,  da  versarsi all'atto della prenotazione, nonche' il termine
per il pagamento del saldo; il suddetto importo e' versato  a  titolo
di  caparra ma gli effetti di cui all'art. 1385 del codice civile non
si producono allorche' il recesso dipenda da fatto  sopraggiunto  non
imputabile,  ovvero  sia  giustificato  dal grave inadempimento della
controparte;
    e) estremi della copertura assicurativa e delle ulteriori polizze
convenute con il viaggiatore;
    f) presupposti e modalita' di intervento del fondo di garanzia di
cui all'art. 21;
    g) mezzi, caratteristiche e tipologie di  trasporto,  data,  ora,
luogo della partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato;
    h) ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo,
l'ubicazione,   la   categoria  turistica,  il  livello,  l'eventuale
idoneita' all'accoglienza di persone disabili, nonche' le  principali
caratteristiche,  la  conformita'  alla  regolamentazione dello Stato
membro ospitante, i pasti forniti;
    i) itinerario, visite, escursioni o  altri  servizi  inclusi  nel
pacchetto  turistico,  ivi  compresa  la presenza di accompagnatori e
guide turistiche;
    l)  termine  entro  cui  il  consumatore  deve  essere  informato
dell'annullamento  del  viaggio  per  la  mancata adesione del numero
minimo dei partecipanti previsto;
    m) accordi specifici sulle modalita'  del  viaggio  espressamente
convenuti  tra  l'organizzatore  o  il  venditore e il consumatore al
momento della prenotazione;
    n) eventuali spese poste a carico del consumatore per la cessione
del contratto ad un terzo;
    o) termine entro il quale il consumatore deve presentare  reclamo
per l'inadempimento o l'inesatta esecuzione del contratto;
    p)  termine  entro  il  quale  il  consumatore deve comunicare la
propria  scelta  in  relazione  alle   modifiche   delle   condizioni
contrattuali di cui all'art. 12.
                               Art. 8.
                    Informazione del consumatore
  1. Nel corso delle trattative e comunque  prima  della  conclusione
del contratto, il venditore o l'organizzatore forniscono per iscritto
informazioni   di   carattere   generale  concernenti  le  condizioni
applicabili ai cittadini dello Stato membro  dell'Unione  europea  in
materia  di  passaporto  e visto con l'indicazione dei termini per il
rilascio, nonche' gli obblighi sanitari e le relative formalita'  per
l'effettuazione del viaggio e del soggiorno.
  2.  Prima  dell'inizio  del viaggio l'organizzatore ed il venditore
comunicano al consumatore per iscritto le seguenti informazioni:
    a) orari, localita' di sosta intermedia e coincidenze;
    b) generalita' e recapito telefonico di eventuali  rappresentanti
locali   dell'organizzatore  o  venditore  ovvero  di  uffici  locali
contattabili dal viaggiatore in caso di difficolta';
    c)   recapito   telefonico   dell'organizzatore    o    venditore
utilizzabile  in  caso  di  difficolta'  in assenza di rappresentanti
locali;
    d) per i viaggi ed i soggiorni di minorenne all'estero,  recapiti
telefonici  per  stabilire  un  contatto  diretto con costui o con il
responsabile locale del suo soggiorno;
    e)  circa  la  sottoscrizione  facoltativa  di  un  contratto  di
assicurazione  a  copertura delle spese sostenute dal consumatore per
l'annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di  incidente
o malattia.
  3.  Quando il contratto e' stipulato nell'imminenza della partenza,
le  indicazioni  contenute  nel  comma  1   devono   essere   fornite
contestualmente alla stipula del contratto.
  4.  E'  fatto  comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli
sulle modalita' del  servizio  offerto,  sul  prezzo  e  sugli  altri
elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette
informazioni vengono comunicate al consumatore.
                               Art. 9.
                        Opuscolo informativo
  1. L'opuscolo, ove posto a disposizione del consumatore, indica  in
modo chiaro e preciso:
    a)  la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di trasporto
utilizzato;
    b)  la  sistemazione  in  albergo  o  altro  tipo  di   alloggio,
l'ubicazione,   la  categoria  o  il  livello  e  le  caratteristiche
principali,  la  sua  approvazione  e  classificazione  dello   Stato
ospitante;
    c) i pasti forniti;
    d) l'itinerario;
    e) le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino
di  uno  Stato  membro dell'Unione europea in materia di passaporto e
visto con indicazione  dei  termini  per  il  rilascio,  nonche'  gli
obblighi   sanitari   e  le  relative  formalita'  da  assolvere  per
l'effettuazione del viaggio e del soggiorno;
    f) l'importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e
le scadenze per il versamento del saldo;
    g) l'indicazione del numero minimo di partecipanti  eventualmente
necessario  per  l'effettuazione  del  viaggio  tutto  compreso e del
termine  entro  il  quale  il  consumatore  deve   essere   informato
dell'annullamento del pacchetto turistico;
    h)  i  termini,  le  modalita',  il  soggetto nei cui riguardi si
esercita il diritto di recesso  ai  sensi  dell'art.  5  del  decreto
legislativo  del  15  gennaio  1992,  n.  50,  nel  caso di contratto
negoziato fuori dei locali commerciali.
  2.    Le    informazioni    contenute    nell'opuscolo    vincolano
l'organizzatore   e   il   venditore  in  relazione  alle  rispettive
responsabilita',  a  meno  che  le  modifiche  delle  condizioni  ivi
indicate non siano comunicate per iscritto al consumatore prima della
stipulazione  del  contratto  o  vengano  concordate  dai contraenti,
mediante  uno  specifico  accordo   scritto,   successivamente   alla
stipulazione.
                              Art. 10.
                       Cessione del contratto
  1. Il consumatore puo' sostituire a se' un terzo che soddisfi tutte
le condizioni per la fruizione del servizio, nei  rapporti  derivanti
dal  contratto,  ove  comunichi  per  iscritto all'organizzatore o al
venditore, entro e non oltre quattro giorni  lavorativi  prima  della
partenza,  di trovarsi nell'impossibilita' di usufruire del pacchetto
turistico e le generalita' del cessionario.
  2. Il cedente ed il  cessionario  sono  solidamente  obbligati  nei
confronti  dell'organizzatore o del venditore al pagamento del prezzo
e delle spese ulteriori eventualmente derivanti dalla cessione.
                              Art. 11.
                        Revisione del prezzo
  1. La revisione del prezzo  forfettario  di  vendita  di  pacchetto
turistico  convenuto  dalle  parti  e'  ammessa solo quando sia stata
espressamente prevista nel contratto, anche con la definizione  delle
modalita'  di  calcolo, in conseguenza della variazione del costo del
trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle  di
atterraggio,  di  sbarco  o  imbarco nei porti o negli aeroporti, del
tasso di cambio applicato.
  2. La revisione al rialzo non puo' in ogni caso essere superiore al
10% del prezzo nel suo originario ammontare.
  3. Quando l'aumento del prezzo supera  la  percentuale  di  cui  al
comma  2,  l'acquirente  puo' recedere dal contratto, previo rimborso
delle somme gia' versate alla controparte.
  4. Il prezzo non puo' in  ogni  caso  essere  aumentato  nei  venti
giorni che precedono la partenza.
                              Art. 12.
               Modifiche delle condizioni contrattuali
  1. Prima della partenza l'organizzatore o il  venditore  che  abbia
necessita'  di  modificare  in modo significativo uno o piu' elementi
del  contratto,  ne  da'  immediato  avviso  in  forma   scritta   al
consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo
che ne consegue.
  2.  Ove  non  accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il
consumatore puo' recedere, senza pagamento di penale, ed ha diritto a
quanto previsto nell'art. 13.
  3. Il consumatore comunica la propria scelta all'organizzatore o al
venditore entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha  ricevuto
l'avviso indicato al comma 2.
  4.  Dopo  la  partenza,  quando  una  parte  essenziale dei servizi
previsti dal contratto non puo'  essere  effettuata,  l'organizzatore
predispone  adeguate  soluzioni  alternative  per la prosecuzione del
viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a  carico
del  consumatore,  oppure  rimborsa  quest'ultimo  nei  limiti  della
differenza tra  le  prestazioni  originariamente  previste  e  quelle
effettuate, salvo il risarcimento del danno.
  5.   Se   non  e'  possibile  alcuna  soluzione  alternativa  o  il
consumatore non l'accetta per un giustificato motivo, l'organizzatore
gli mette a disposizione un mezzo di  trasporto  equivalente  per  il
ritorno  al  luogo  di  partenza  o  ad  altro luogo convenuto, e gli
restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni  previste  e
quello  delle  prestazioni  effettuate  fino  al  momento del rientro
anticipato.
                              Art. 13.
             Diritti del consumatore in caso di recesso
                     o annullamento del servizio
  1. Quando il consumatore recede dal  contratto  nei  casi  previsti
dagli  articoli  11  e  12, o il pacchetto turistico viene cancellato
prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per  colpa  del
consumatore,  questi  ha  diritto  di usufruire di un'altro pacchetto
turistico di qualita' equivalente o superiore  senza  supplemento  di
prezzo, o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa
restituzione  della  differenza del prezzo, oppure gli e' rimborsata,
entro sette  giorni  lavorativi  dal  momento  del  recesso  o  della
cancellazione, la somma di danaro gia' corrisposta.
  2.  Nei  casi  previsti  dal  comma  1 il consumatore ha diritto ad
essere risarcito di ogni ulteriore  danno  dipendente  dalla  mancata
esecuzione del contratto.
  3.  Il comma 2 non si applica quando la cancellazione del pacchetto
turistico dipende dal mancato raggiungimento  del  numero  minimo  di
partecipanti richiesto ed il consumatore sia stato informato in forma
scritta  almeno  venti  giorni  prima  della  data  prevista  per  la
partenza, oppure da causa di forza maggiore,  escluso  in  ogni  caso
l'eccesso di prenotazioni.
                              Art. 14.
                   Mancato o inesatto adempimento
  1. In caso di mancato o  inesatto  adempimento  delle  obbligazioni
assunte  con  la vendita del pacchetto turistico l'organizzatore e il
venditore  sono  tenuti  al  risarcimento  del  danno,   secondo   le
rispettive  responsabilita', se non provano che il mancato o inesatto
adempimento e' stato determinato da impossibilita' della  prestazione
derivante da causa a loro non imputabile.
  2. L'organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori
di  servizi  e'  comunque  tenuto  a  risarcire il danno sofferto dal
consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.
                              Art. 15.
               Responsabilita' per danni alla persona
  1. Il danno  derivante  alla  persona  dall'inadempimento  o  dalla
inesatta   esecuzione  delle  prestazioni  che  formano  oggetto  del
pacchetto turistico  e'  risarcibile  nei  limiti  delle  convenzioni
internazionali  che  disciplinano  la  materia,  di  cui  sono  parte
l'Italia o l'Unione europea, ed, in particolare, nei limiti  previsti
dalla convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo
internazionale,  resa  esecutiva  con  legge  19 maggio 1932, n. 841,
dalla convenzione  di  Berna  del  25  febbraio  1961  sul  trasporto
ferroviario,  resa  esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806, e dalla
convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 (C.C.V.), resa  esecutiva
con  legge  27  dicembre  1977,  n.  1084,  per ogni altra ipotesi di
responsabilita'  dell'organizzatore  e  del  venditore,  cosi'   come
recepite nell'ordinamento.
  2.  Il  diritto  al risarcimento del danno si prescrive in tre anni
dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di  partenza,  salvo
il   termine   di   diciotto   o   dodici  mesi  per  quanto  attiene
all'inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel  pacchetto
turistico per le quali si applica l'art. 2951 del codice civile.
  3.  E'  nullo  ogni  accordo  che stabilisca limiti di risarcimento
inferiori a quelli di cui al comma 1.
                              Art. 16.
      Responsabilita' per danni diversi da quelli alla persona
  1. Le parti contraenti possono convenire in  forma  scritta,  fatta
salva  in ogni caso l'applicazione dell'art. 1341, secondo comma, del
codice civile, limitazioni al risarcimento  del  danno,  diverso  dal
danno  alla  persona,  derivante  dall'inadempimento  o dall'inesatta
esecuzione  delle  prestazioni  che  formano  oggetto  del  pacchetto
turistico.
  2.  La  limitazione  di  cui  al comma 1 non puo' essere, a pena di
nullita', comunque inferiore a quanto  previsto  dall'art.  13  della
convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.),
firmata  a  Bruxelles  il 23 aprile 1970, resa esecutiva con legge 29
dicembre 1977, n. 1084.
  3. In assenza di specifica pattuizione, il risarcimento  del  danno
e'  ammesso  nei  limiti  previsti  dall'art.  13  della  convenzione
internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.),  firmata  a
Bruxelles  il  23  aprile  1970, resa esecutiva con legge 29 dicembre
1977, n. 1084 e dall'art. 1783 e seguenti del codice civile.
  4. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal
rientro del viaggiatore nel luogo della partenza.
                              Art. 17.
                     Esonero di responsabilita'
  1.  L'organizzatore  ed   il   venditore   sono   esonerati   dalla
responsabilita'  di  cui  agli  articoli 15 e 16, quando la mancata o
inesatta esecuzione del contratto e' imputabile al consumatore  o  e'
dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile,
ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
  2. L'organizzatore o il venditore apprestano con sollecitudine ogni
rimedio  utile al soccorso del consumatore al fine di consentirgli la
prosecuzione  del  viaggio,  salvo  in  ogni  caso  il   diritto   al
risarcimento  del  danno  nel  caso in cui l'inesatto adempimento del
contratto sia a questo ultimo imputabile.
                              Art. 18.
                       Diritto di surrogazione
  1.  L'organizzatore  o  il  venditore,  che  hanno   risarcito   il
consumatore,   sono   surrogati  in  tutti  i  diritti  e  azioni  di
quest'ultimo verso i terzi responsabili.
  2. Il consumatore fornisce all'organizzatore o al venditore tutti i
documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso  utili  per
l'esercizio del diritto di surroga.
                              Art. 19.
                            R e c l a m o
  1.  Ogni  mancanza  nell'esecuzione  del  contratto   deve   essere
contestata  dal  consumatore senza ritardo affinche' l'organizzatore,
il  suo  rappresentante  locale   o   l'accompagnatore   vi   pongano
tempestivamente rimedio.
  2.  Il  consumatore puo' altresi' sporgere reclamo mediante l'invio
di una raccomandata, con avviso di ricevimento,  all'organizzatore  o
al  venditore,  entro  e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data
del rientro presso la localita' di partenza.
                              Art. 20.
                            Assicurazione
  1.  L'organizzatore  e   il   venditore   devono   essere   coperti
dall'assicurazione per la responsabilita' civile verso il consumatore
per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 15 e 16.
  2.  E' fatta salva la facolta' di stipulare polizze assicurative di
assistenza al turista.
                            Art. 21. (1)
                          Fondo di garanzia
 

  1.  E'  istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
rubrica  43  relativa  alle spese per il turismo e lo spettacolo - un
fondo  nazionale di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza o
di  fallimento  del  venditore  o dell'organizzatore, il rimborso del
prezzo  versato  ed  il  rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi
all'estero,   nonche'   per   fornire  una  immediata  disponibilita'
economica   in   caso   di   rientro  forzato  di  turisti  da  Paesi
extracomunitari  in  occasione  di  emergenze,  imputabili  o meno al
comportamento dell'organizzatore.
  2. Il fondo e' alimentato annualmente da una quota pari (( al 2 per
cento  ))  dell'ammontare  del  premio delle polizze di assicurazione
obbligatoria  di  cui  all'art.  20  che  e'  versata all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro
del tesoro, al fondo di cui al comma 1.
  3.  Il  fondo  interviene,  per le finalita' di cui al comma 1, nei
limiti  dell'importo corrispondente alla quota cosi' come determinata
ai sensi del comma 2.
  4.  Il  fondo potra' avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti
del soggetto inadempiente.
  5. Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto verranno
determinate  con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
concerto  con  il  Ministro  del tesoro le modalita' di gestione e di
funzionamento del fondo.
                              Art. 22.
                          Entrata in vigore
  1. Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la data  della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 17 marzo 1995
                              SCALFARO
                                  DINI, Presidente del Consiglio  dei
                                  Ministri e Ministro del tesoro
                                  MASERA,  Ministro  del  bilancio  e
                                  della   programmazione    economica
                                  incaricato   per  il  coordinamento
                                  delle politiche dell'Unione europea
                                  CLO', Ministro dell'industria,  del
                                  commercio e dell'artigianato
                                  AGNELLI,   Ministro   degli  affari
                                  esteri
                                  MANCUSO,  Ministro  di   grazia   e
                                  giustizia
 Visto, il Guardasigilli: MANCUSO 

 

2. Diritti dei passeggeri: ( sito web della nostra federazione FIavet)

   Informazioni di carattere generale

L'Unione europea ha sancito i primi diritti dei passeggeri e si batte per rafforzarli. Ecco i principali diritti di cui gode attualmente ciascun passeggero nei servizi di trasporto aereo:

I. Informazioni sui voli e prenotazioni

Quando chiede informazioni o prenota un volo presso un'agenzia viaggi nell'Unione europea, ogni passeggero ha diritto a ricevere informazioni oggettive e precise.

- Salvo specifica richiesta del cliente, l'agente di viaggi deve presentare in modo imparziale le informazioni fornite dal sistema informatizzato, nella fattispecie in merito a:

- le diverse opzioni disponibili per il viaggio, da presentare nell'ordine seguente:

- voli non-stop,

- voli con scali intermedi, ma senza cambio di aereomobile,

- voli in coincidenza.

 - tutte le tariffe disponibili delle diverse compagnie aeree che appaiono su schermo.

- Se il cliente lo richiede, l'agente di viaggi deve permettergli di prendere direttamente visione delle informazioni indicate dal sistema informatico, sia su schermo che su carta.

- Che il biglietto sia prenotato tramite un'agenzia viaggi o direttamente presso la compagnia aerea, questi sono tenuti a trasmettere al passeggero tutte le informazioni fornite dal sistema informatico relative a:

 - quale vettore aereo fornirà effettivamente il servizio a prescindere dal vettore indicato sul biglietto;

- i cambi di aeromobile durante il viaggio;

- gli scali previsti;

- i trasferimenti tra aeroporti durante il viaggio.

 II. Sovraprenotazione (overbooking)

In base alle regole dell'Unione europea i passeggeri devono ricevere, in caso di negato imbarco, un trattamento equo e un adeguato risarcimento.

 Supponiamo che un passeggero in possesso di biglietto valido e di prenotazione confermata si presenti all'aeroporto (qualsiasi aereoporto dell'Unione europea) nei tempi stabiliti per l'accettazione; se la compagnia aerea nega l'imbarco per motivi di overbooking, si applicano le regole seguenti.

- La compagnia aerea deve offrire al passeggero la scelta tra le opzioni seguenti:

- rimborso senza penali del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata;

- il primo volo alternativo possibile fino alla destinazione finale;

- un volo alternativo a una data successiva, a scelta del passeggero.

 - La compagnia aerea deve inoltre pagare un risarcimento minimo in contanti pari a:

- 150 € per i voli fino a 3 500 km (75 € se il ritardo per il passeggero è inferiore a due ore)

- 300 € per i voli oltre 3 500 km (150 € se il ritardo per il passeggero è inferiore a quattro ore)

Il risarcimento non può superare il prezzo del biglietto e può essere pagato con buoni di viaggio o altri servizi anziché in contanti soltanto se il passeggero è d'accordo.

 - Le compagnie offrono inoltre gratuitamente ai passeggeri:

- una telefonata e/o un messaggio via telex o fax al luogo di destinazione;

  - pasti e rinfreschi in funzione della durata dell'attesa;

- la sistemazione in albergo nei casi in cui siano necessari uno o più pernottamenti.

- il trasporto alla destinazione originaria se il passeggero opta per un volo che atterra in un altro aeroporto.

- Se il passeggero è costretto a viaggiare in una classe inferiore a quella per la quale ha pagato il biglietto, ha diritto al rimborso della differenza di prezzo.

- Se il passeggero effettua un viaggio "tutto compreso", la compagnia aerea deve rimborsare il tour operator, che poi gira ai passeggeri le somme ricevute.

I passeggeri non sono tenuti a richiedere alla compagnia aerea i risarcimenti e l'assistenza di cui sopra - la compagnia aerea li deve erogare automaticamente.

 III. Risarcimento in caso di incidente

I passeggeri che viaggiano con una compagnia dell'Unione europea hanno diritto al risarcimento totale in caso di incidente, a prescindere dal luogo dove esso avviene, nonché agli acconti eventualmente necessari per far fronte alle necessità economiche immediate.

- La responsabilità delle compagnie dell'Unione europea per il danno subito da un passeggero in caso di morte, ferimento o altre lesioni personali è illimitata. In altre parole le possibili richieste di risarcimento non sono soggette a massimali.

- Entro 15 giorni dall'individuazione del beneficiario, la compagnia aerea versa a titolo di acconto le somme necessarie per far fronte alle prime necessità economiche. In caso di morte, le somme versate a titolo di acconto non possono essere inferiori a 15 000 Special Drawing Rights (unità monetaria internazionale), ossia circa 20 000 € per passeggero.

- Per facilitare la rapida soluzione di contenziosi di entità limitata, fino a 100 000 Special Drawing Rights (circa 130.000€), le compagnie aeree possono essere esonerate (del tutto o in parte) dalla loro responsabilità soltanto se il danno è stato causato (interamente o in parte) dalla negligenza del passeggero ferito o deceduto.

  IV. Viaggi aerei "tutto compreso"

I passeggeri che viaggiano nell'ambito di un viaggio o di una vacanza "tutto compreso" acquistata nell'Unione europea devono ricevere dall'organizzatore informazioni precise sul loro viaggio. Essi godono anche di precisi diritti relativamente all'adempimento del contratto.

- Il prospetto pubblicitario deve, tra l'altro, indicare in maniera chiara e precisa la destinazione, l'itinerario e i mezzi di trasporto previsti. L'informazione contenuta nel prospetto è vincolante per l'organizzatore.

- Prima della partenza l'organizzatore deve fornire per iscritto gli orari, le località di sosta intermedia e le coincidenze.

- Il cliente ha il diritto di trasferire la propria prenotazione ad un'altra persona.

- Il prezzo stipulato nel contratto non può essere modificato a meno che le condizioni non ne prevedano espressamente la possibilità.

- L'organizzatore è responsabile di qualsiasi inadempimento contrattuale: quindi per gli eventuali problemi legati al volo nell'ambito di un viaggio o di una vacanza "tutto compreso" il cliente si rivolge direttamente all'organizzatore, che agirà per conto del passeggero nelle trattative con la compagnia aerea.

  V. Altri diritti

Il trasporto aereo è subordinato ad un contratto che conferisce ai passeggeri alcuni diritti. Si consiglia di chiederne una copia alla compagnia aerea o all'agenzia viaggi.

In virtù degli accordi internazionali una linea aerea è responsabile per il danno causato dal ritardo, eccetto se prova che ha fatto tutto ciò che ragionevolmente poteva per evitare il danno o che era impossibile agire in tal modo. È inoltre responsabile della perdita o del danno al bagaglio. Si consiglia di chiedere informazioni alla compagnia aerea o all'agenzia viaggi.

 Esercizio dei diritti dei passeggeri

I diritti dei passeggeri qui illustrati sono sanciti nel diritto comunitario stesso o in leggi nazionali di attuazione delle direttive dell'UE. Di conseguenza le compagnie aeree, le agenzie viaggi, i tour operator e tutti gli altri prestatori di servizi di trasporto aereo sono tenuti a rispettarli.

- La prima cosa che un passeggero deve fare è contattare la compagnia aerea o l'organizzatore della vacanza 'tutto compreso'.

- Se un passeggero ritiene che la legge non sia stata rispettata, deve contattare l'ente nazionale responsabile del trasporto aereo o della protezione dei consumatori (se disponibile; cfr. più avanti per ulteriori dettagli).

- Qualora un passeggero abbia subito danni a causa dell'inosservanza del diritto comunitario, può adire le vie legali presso i tribunali nazionali.

- Anche le associazioni di consumatori e passeggeri possono offrire consulenza o assistenza.

- Infine il passeggero può informare la Direzione generale Trasporti-Energia della Commissione europea (Rue de la Loi/Wetstraat 200, 1049 Bruxelles, fax: +32.(0)2.299.10.15, e-mail trenaprights@cec.eu.int) dell'esito del proprio reclamo.

 

 

 

 

 

 

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